Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal
Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie pr il compimento della gravidanza nonchè per il
Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
attorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.